Comitato di valutazione
Il comma 129 dell’art.1 della Legge n.107/2005 indica gli elementi essenziali del Comitato di
valutazione dei docenti che sostituisce, dal corrente anno scolastico, il vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
Il comma 129 fissa:
(a) la composizione del comitato
il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dunque nessun compenso è previsto per i membri;
dura in carica tre anni scolastici;
è presieduto dal dirigente scolastico;
i componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione scolastica (due scelti dal collegio dei docenti, uno dal consiglio di istituto); un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori (scelti dal consiglio di istituto); un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
(b) i compiti del comitato
individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.
Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria;
in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale
docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le
competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.